Revocabilità del negozio istitutivo del trust

Revocabilità del negozio istitutivo del trust

Revocabilità del negozio istitutivo del trust.Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 aprile 2018 n. 9637/2018

Lo scorso 19 aprile la Corte di Cassazione, sez. 3 civile ha avuto modo, con l’ordinanza n. 9637/2018, di confermare quanto già precisato dalla stessa Corte nella recente sentenza del 3 agosto 2017 n. 19376, circa la natura di atto effettuato a titolo gratuito relativamente all’attribuzione dei propri beni in trust realizzata dal settlor (conferente) ai fini della esperibilità, in ordine a tale conferimento, dell’azione revocatoria da parte di terzi eventuali creditori. La vicenda che ha dato luogo alla pronuncia del giudice di legittimità muoveva dalla richiesta di applicazione delle previsioni di cui all’art ex art. 2901 cc, avanzata da un creditore avverso l’atto attraverso il quale il suo debitore trasferiva ad un trust beni di sua appartenenza istituendo, rispettivamente, sua moglie come trustee ed i suoi figli quali beneficiari.

Ebbene in occasione della suddetta pronucia la Suprema Corte, nell’analizzare la natura giuridica del trust ha avuto, anzitutto, modo di qualificare questo istituto come “contratto tipico” del nostro ordinamento e, sotto questo profilo, censurava la diversa ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure in termini di “negozio atipico” e conseguente suo assoggettamento alla vautazione di meritevolezza, ex art. 1322 c.c., relativamente all’interesse concreto perseguito dal conferente (settlor). In particolare, tralasciando in questa sede considerazioni circa la qualificazione in termini di “contratto” dato dalla Cassazione al negozio costitutivo del trust, rileva riportare quanto precisato dal giudice di legittimità laddove si afferma che La legge del 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1 luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell’Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto in oggetto (configurandolo, per questa via, come negozio tipico), per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 cod. civ.

Relativamente, poi, alla causa socio economica sottesa al negozio istitutivo del trust la stessa Corte di Cassazione, nel confermare quanto già statuito del giudice di merito, precisa che l’apporto di beni propri in trust da parte del settlor, con contestuale conferimento, in capo ad una terza persona, dei poteri gestori propri del trustee ed indicazione di determinati ulteriori soggetti quali beneficiari della disposizione patrimoniale, di cui in oggetto, deve intendersi come atto dispositivo a titolo gratuito ai fini della esperibilità dell’azione revocatoria, configurando, pertanto, l’atto costitutivo del trust una delle varie ipotesi attraverso le quali può realizzarsi, in concreto, lo schema negoziale contemplato in astratto dall’art. 2901, co 1, n.1) cod.civ.

Più in particolare, come precisa la stessa Suprema Corte richiamando la stessa espresione del giudice di merito, il conferimeto in trust ha natura di atto a titolo gratuito la cui funzione è quella di costituire un patrimonio separato, analogamente a quanto avviene con il fondo patrimoniale tra coniugi (art. 167 cod. civ.). Una volta precisata, sulla base degli elementi ricostruttivo ermeneutici sopra riportati, la natura dell’atto istitutivo del trust in termini di “negozio tipico” del nostro ordinamento, sotteso ad una causa a titolo gratuito, la medesima Corte di legittimità conferma l’adeguatezza della motivazione data dal giudice di prime cure laddove, nel merito della controversia, ha ritenuto di dover accogliere la istanza di revoca della attribuzione di propri beni al trust, effettuatta dal settlor, sulla base della circostanza per la quale all’atto del conferimento quest’ultimo, attraverso la previsione di specifiche clausole, si era riservato la facoltà di sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari, rimanendo in sostanza pienamente padrone di quei beni che venivano in tal modo sottratti alla garanzia dei creditori.

Ed ulteriormente specificando, la medesima Corte, che la conservazione di simili penetranti poteri in capo al conferente rappresenta qualcosa di ben più significativo rispetto al requisito soggettivo previsto dall’art. 2901, co 1, n. 1) cod. civ. ovvero rispetto alla consapevolezza di arrecare un pregiuidizio ai creditori, ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, il credito vantato creditore era anteriore alla istituzione del trust e fondato su una pregressa sentenza passata in giudicato.

Avv. Bernardino Sisti