Published by Redazione web on 20 Aprile 2023
Con due recenti sentenze (sentt. n. 30399/2018 e 30401/2018 depositate il 05.07.2018) la Sezione II pen. della Cassazione ha analizzato la struttura del reato di autoriciclaggio relativamente ai suoi elementi costitutivi, alle specifiche esimenti di legge nonché, da ultimo, alla natura e significato giuridico del “profitto” derivante dallo stesso.
A tal riguardo, prendendo spunto da una ipotesi di bancarotta patrimoniale, con la prima di dette pronunzie la Cassazione precisa, anzitutto, che il reato di autoriciclaggio di cui allart. 648ter1, comma 1 c.p. si caratterizza per il fatto che l’autore è il medesimo agente che ha commesso, eventualmente anche in concorso con terzi, il reato presupposto. In secondo luogo, sotto il profilo della condotta materiale, si precisa ulteriormente che l’autoriciclaggio è caratterizzato dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni od altre utilità di provenienza delittuosa. Sempre sotto l’aspetto della condotta tipica, tuttavia, la norma incriminatrice de quo richiede che la stessa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi in concreto e non su di un piano meramente astratto, deve essersi tradotta in una modalità volta ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del suddetti beni, denaro od utilità. Da questa premessa ricostruttiva, pertanto, la medesima Cassazione individua il bene della vita (ovvero l’oggetto giuridico tutelato dall’art. 648 ter1, co. 1 c.p.) nella necessità di impedire od eliminare le conseguenze della messa in circolazione di patrimoni di provenienza illecita nel circuito del libero mercato della concorrenza e degli scambi economici attraverso modalità, come si è detto, idonee a ostacolarne concretamente la tracciabilità in ordine alla loro origine.
Quanto appena sopra detto consente, poi, agli stessi giudici di legittimità di delimitare il campo della esimente legale di cui al successivo comma 4 laddove in sede interpretativa precisano che il reato di autoriciclaggio non ricorre nel caso in cui i beni, il denaro o le altre utilità derivanti dal reato presupposto (cioè quelle che ne costituirono il prodotto, il profitto o prezzo) sono destinati a fini esclusivamente personali, ovvero alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Con la seconda pronunzia (n. 30401/2018) invece, come s’è accennato, la Cassazione analizza la natura e la portata giuridica del “profitto” derivante dal reato di autoriciclaggio ed, in particolare, si chiede se esso abbia o meno un significato ed un regime distinto e autonomo rispetto a quello che, propriamente e direttamente, è stato tratto dal reato presupposto.
Nella seconda ipotesi, infatti, il principio del ne bis in idem porterebbe ad escludere, in sede di computo delle somme da sottoporre a confisca equivalente ex art. 648 quater, co 2 c.p., che possano porsi sotto sequestro beni, somme di denaro o valori patrimoniali per un ammontare che duplica il valore dei beni, del denaro o delle altre utilità patrimoniali che costituirono il profitto, il prodotto o il prezzo del reato antefatto. Ebbene a tal riguardo la sezione II pen. della Cassazione, prendendo spunto da una ipotesi di confisca preventiva per equivalente in ordine a presunti illeciti di evasione fiscale (ex artt. 8 e 12 bis D. lgs 74/2000) precisa che il “profitto” tratto dall’agente attraverso la successiva attività di autoriciclaggio rappresenta un qualcosa di diverso ed autonomo rispetto a quello che è derivato dai suddetti reati, presupposti e commessi in ambito tributario e fiscale. In particolare, riguardo ciò, la Suprema Corte, riallacciandosi all’analisi ricostruttiva della prima pronuncia (sent. n. 30399/2018) circa gli specifici elementi che connotano la condotta materiale del reato di autoriciclaggio ed il relativo bene della vita protetto dall’ordinamento, precisa che rappresentando il “profitto” del reato di autoriciclaggio un qualcosa di ulteriore e autonomo, in termini di valore economico, rispetto al prezzo, prodotto o profitto del reato presupposto, lo stesso è suscettibile di costituire oggetto, relativamente alla stima del suo ammontare, di specifica confisca preventiva e per equivalente (ex art. 648 quater, co. 2 c.p.) e ciò in aggiunta a quella riferibile e quindi applicabile, relativamente alla relativa stima economica, ai beni, al denaro o le altre utilità patrimoniali che rappresentano il “profitto” del reato presupposto.
Avv. Bernardino Sisti